Angela Chiumeo
Responsabile Ufficio "Ufficio PatLib, marchi e brevetti"

Le indicazioni geografiche protette per prodotti artigianali e industriali (IGP non-agri)

Le IGP non-agri rappresentano un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l’Unione Europea mirato a tutelare produzioni artigianali e industriali, similmente alle IGP alimentari. La protezione conferita consente di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Per l’Abruzzo la tutela delle IgP non agri può rappresentare un punto di partenza di grande rilevanza per tutto quanto concerne le tipicità del territorio che possono essere rappresentati da oggetti artigianali derivanti dalla lavorazione del rame e del ferro, dai gioielli tipici, dalle ceramiche, dai pizzi e dai tessuti o da strumenti musicali.
Le IGP per i prodotti artigianali ed industriali sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411, che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l’Unione Europea.

Dal 1° dicembre 2025 è possibile presentare le domande di registrazione delle IGP per i prodotti artigianali ed industriali da parte delle associazioni di produttori, esclusivamente tramite il portale di deposito on line dell’UIBM, raggiungibile al link https://servizionline.uibm.gov.it.

Per l’ottenimento di una IGP per un prodotto artigianale la normativa prevede che siano necessariamente rispettati i seguenti punti:

  • La domanda deve essere presentata, di norma, da un’associazione di produttori e deve essere accompagnata da un Regolamento che descriva, tra le altre cose, le caratteristiche delle materie prime utilizzate ed i metodi di produzione;
  • deve contenere un disciplinare di produzione in cui si dimostri che il prodotto è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento;
  • deve contenere necessariamente il documento unico redatto utilizzando il modulo allegato al Regolamento e la documentazione di accompagnamento con i recapiti del richiedente, il nome e i recapiti dell’autorità competente per i controlli e qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal richiedente o dallo Stato membro.

La tutela delle IGP non agri vede la procedura di deposito e tutela divisa in due fasi:

  • Una fase nazionale in cui la domanda viene depositata presso il MIMIT che ha il compito di valutare la conformità della stessa, pubblicare e gestire le eventuali opposizioni nazionali;
  • Una fase a livello di Unione Europea alla quale si giunge in caso di esito positivo nazionale: il Mimit in questa fase avrebbe il compito di trasmettere la domanda all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che avrà l’ultima parola sulla decisione finale di approvazione o rigetto.

I prodotti oggetto di tutela dovranno avere i seguenti requisiti, per poter essere protetti come indicazioni geografica:

  • Essere originari di un luogo, regione o paese determinato;
  • Vantare qualità, reputazione o altra caratteristica attribuibile alla sua origine geografica;
  • Avere almeno una fase di produzione nella zona geografica delimitata.

In considerazione del fatto che sono previste regole sulla verifica della conformità designati sul disciplinare di produzione, i produttori sono soggetti a un sistema basato su un’autodichiarazione per la verifica della conformità al disciplinare di produzione prima e dopo l’immissione sul mercato del prodotto.
Gli Stati membri designeranno una o più autorità competenti per i controlli sulla conformità ai disciplinari di produzione e tali controlli si possono effettuare sia prima che dopo l’immissione sul mercato.
Le autorità competenti per i controlli monitoreranno l’uso sul mercato dei prodotti identificati con le indicazioni geografiche, indipendentemente dal fatto che siano in deposito o in distribuzione o offerti in vendita al dettaglio o all’ingrosso.