il punto di vista
di Marta Allibardi
Conservatore Registro Imprese della Camera di commercio Chieti Pescara
Trent’anni di Registro Imprese: ripercorriamo la sua storia tra successi passati e sfide future
In occasione del 30-esimo del Registro delle Imprese è doveroso tributarlo con la rievocazione del percorso fino ai giorni nostri ed un’analisi delle prospettive future. l Registro delle Imprese. Si ricorda, infatti, che il Registro delle Imprese assolve a più forme...
Trent’anni di Registro Imprese: ripercorriamo la sua storia tra successi passati e sfide future

In occasione del 30-esimo del Registro delle Imprese è doveroso tributarlo con la rievocazione del percorso fino ai giorni nostri ed un’analisi delle prospettive future.
l Registro delle Imprese. Si ricorda, infatti, che il Registro delle Imprese assolve a più forme di pubblicità ognuna con un valore giuridico differente a seconda del tipo di atto o del soggetto a cui ci si riferisce. In particolare sono tre le forme di pubblicità assolte dal Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio:
La storia del Registro delle Imprese è un percorso lungo che cammina di pari passo con l’innovazione tecnologica: da un sistema frammentato e cartaceo a un modello digitale. Anzi il Registro delle Imprese, come verrà illustrato in seguito, è stato antesignano della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il Registro delle imprese è previsto dall’art. 2188 del Codice Civile approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262. Tuttavia, l’art. 99 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie aveva testualmente previsto che “Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.”.
Infatti, sino al 1996, quindi per oltre 50 anni, le norme del Codice rimasero inattuate. Non esisteva un unico Registro, quindi le funzioni venivano svolte in modo parziale dalle Cancellerie dei Tribunali con il Registro delle Società ove venivano iscritti tutti gli atti attinenti alla “vita” di una società e dalle Camere di Commercio con il Registro delle Ditte ove venivano iscritte le ditte individuali, le attività economiche delle società ed alcune tipologie di atti che imponevano dunque alle società stesse un doppio adempimento: Registro delle Società e Registro delle Ditte.
A seguito della Riforma delle Camere di Commercio, di cui alla Legge 580/1993, con l’emanazione dei successivi decreti attuativi, in primis il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, dal 19 febbraio 1996 è divenuto pienamente operativo il Registro delle Imprese come previsto dal Codice Civile. Il Legislatore ha attribuito la competenza del Registro delle Imprese alle Camere di Commercio anziché ai Tribunali in quanto gli Enti camerali già gestivano in modalità informatica il Registro delle Ditte. Infatti, uno dei primi atti, del Registro delle Imprese è stato quello di digitalizzare gli atti societari trasferiti dai Tribunali al fine di una consultazione celere e da qualsiasi Camere di Commercio nel territorio nazionale, in quanto registro pubblico.
Dalla ricostruzione operata è intuibile il vantaggio per gli stakeholders (sistema imprese) che da quel momento possono far riferimento ad un unico interlocutore per avere tutte le informazioni e gli atti relativi alle imprese, prima dovevano rivolgersi al Registro Ditte presso la CCIAA o al Registro delle Società presso il Tribunale. Ciò appare quanto mai fondamentale per la funzione di pubblicità assolta da
- Pubblicità dichiarativa: assolve alla funzione di rendere gli atti iscritti opponibili ai terzi;
- Pubblicità costitutiva: assolve alla funzione di dare personalità giuridica a determinate tipologie di società (es. società di capitali) oppure a dare esistenza a specifiche tipologie di atti (Fusioni, scissioni, trasformazioni…);
- Pubblicità notizia: ha una funzione puramente informativa, cioè serve a rendere conoscibili i fatti riportati, ma non rende l’atto automaticamente opponibile ai terzi né ne condiziona l’esistenza.
Quindi stante le funzioni assolte, possiamo dire che il Registro delle Imprese si distingue per:
- Affidabilità: È la fonte primaria e ufficiale. Le informazioni contenute hanno valore legale e certificano l’esistenza e la regolarità di un’impresa.
- Trasparenza del Mercato: Chiunque può verificare se una società esiste, chi sono i soci, gli amministratori, i poteri di firma e tutte le informazioni riferite all’impresa stessa, condurre indagini sulla consistenza di determinate tipologie di imprese, riducendo, in tal modo, i rischi di frode, dare certezza alle relazioni commerciali ed alimentare studi e statistiche per promuovere il tessuto economico.
Ma la nascita del Registro delle Imprese si coniuga anche con la informatizzazione, telematizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione rappresentando un antesignano in tal senso. Basti pensare che, sin dal 2000, è stato possibile trasmettere le pratiche del Registro delle Imprese su supporto digitale, poi affinato, negli anni, mediante in canali telematici e con la firma digitale.
Dunque un Registro delle Imprese che nel corso del trentennio si è posto all’avanguardia nell’ambito della digitalizzazione dell’innovazione. Si pensi, ad esempio, che il Registro delle Imprese italiano è stato tra i primi in Europa ad ottenere la certificazione di qualità dei dati (ISO/IEC 25012). Ma il più volte citato Registro è stato il primo in Italia ad applicare l’interoperabilità dei dati mediante la Comunicazione Unica (avviata dal 2010) che permette di dialogare costantemente con altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, Ministero del Lavoro) e semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese.
Inoltre, il Registro delle Imprese è disponibile nell’intero arco della giornata per 24 ore poiché, mediante il portale registroimprese.it chiunque, cittadino e impresa, può estrarre visure, bilanci e certificati in tempo reale ed anche in lingua inglese. In particolare, l’imprenditore, con la firma digitale ed attraverso il cassetto digitale, può estrarre gratuitamente visure, bilanci, ed atti relativi alla propria impresa. Infine, con la dematerializzazione ogni pratica viene inviata telematicamente e sottoscritta digitalmente, consentendo di ridurre i tempi di attesa, evitando lo spostamento delle persone ed eliminando l’uso della carta. Inoltre, la direttiva 2012/17/UE e il successivo regolamento europeo n. 2015/884 di esecuzione della direttiva stessa, hanno istituito, a livello europeo, il “sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System – BRIS) e ha stabilito l’obbligo per tutti i Paesi dell’UE di partecipare a tale sistema connettendo il proprio registro nazionale alla piattaforma centrale europea. Grazie al BRIS, i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica “e-justice”, informazioni depositate dalle società nei registri nazionali.
Ovviamente la quantità di dati presenti nel Registro delle Imprese e l’interconnessione dei Registri a livello nazionale rappresenta un prezioso bacino di informazioni utili per decisioni strategiche. Alle imprese è consentito di attenzionare la concorrenza, analizzare i bilanci delle società per capirne punti di forza e di debolezza e valutare i fornitori e potenziali clienti.
Ma il Registro delle Imprese è anche al servizio delle altre istituzioni per elaborare indicatori di sviluppo e comprendere l’andamento del sistema Paese. Quindi Il Registro delle Imprese diventa un importante strumento anche per le scelte di politica economica.
Il Registro delle Imprese quindi nel corso di questi trent’anni è divenuto un riferimento imprescindibile per lo sviluppo economico del Paese ed una best practies per le altre Pubbliche Amministrazioni soprattutto in campo di innovazione e digitalizzazione. L’esperienza, i sistemi implementati e le banche date consolidate in questi trent’anni rappresenteranno sicuramente un punto di forza che il Registro delle Imprese nei prossimi anni, nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale, saprà sfruttare per supportare, come sempre fatto, i propri stakeholder e riproporsi, come ormai avviene da tempo non come burocrate che attende l’adempimento da parte dei propri utenti, ma come struttura di supporto a beneficio del mondo delle imprese per creare sempre più valore aggiunto e competere nel mondo globalizzato.
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