Le zone economiche speciali (ZES) rappresentano innovativi modelli di accelerazione economica dei territori costituendo aree geografiche circoscritte in cui le imprese insediate possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. La Zes Abruzzo è stata istituita con DPCM 22 luglio 2020 e comprende ben 37 comuni.
Concentrando l’attenzione sulle principali agevolazioni fiscali, la più appetibile per le imprese operanti nelle Zes è costituita dal credito di imposta per gli investimenti. Il predetto credito d’imposta Zes non è un finanziamento, non immette liquidità nell’impresa, non se ne può richiedere il rimborso, ma può essere utilizzato solo in compensazione ossia per ridurre eventuali debiti per il pagamento delle imposte dovute.
Il credito d’imposta Zes è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, anche tramite locazione finanziaria, (beni strumentali nuovi quali macchinari, attrezzature, impianti, e/o immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle Zes, con il tetto massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Tenendo fermo il citato tetto massimo, il credito è attribuito in misura inversamente proporzionale al crescere delle dimensioni dell’impresa (30% per le Piccole imprese, 20% per le Medie imprese e 10% per le Grandi imprese). Il calcolo dell’agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, è considerato al lordo degli ammortamenti fiscali.
Gli investimenti agevolabili sono quelli facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
L’Abruzzo rientra nelle zone in cui il credito può essere concesso a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale mentre alle Grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Per le Grandi imprese tuttavia non viene considerato investimento iniziale la mera acquisizione di azioni di un’impresa ma solamente l’acquisto di azienda tout court.
Per poter usufruire dell’agevolazione, che non si applica in determinati settori individuati dalla specifica normativa, l’impresa deve rispettare una serie di vincoli come ad esempio il mantenimento dell’attività nell’area Zes e la conservazione dei posti di lavoro per almeno sette anni.
Il Credito, nel rispetto di determinati vincoli, è cumulabile con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, ossia gli aiuti di piccola entità che non possono superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro per impresa.
La fruizione del credito, che deve essere espressamente autorizzata dall’Agenzia delle Entrate, può avvenire a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio dall’autorizzazione, pena il rifiuto dell’operazione.
Infine, al credito d’imposta Zes si aggiunge il dimezzamento dell’IRES (12% in luogo del 24%) a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività economica e per i sei periodi d’imposta successivi, rispettando sempre i limiti comunitari degli aiuti “de minimis”.
Anche questa agevolazione prevede dei limiti da rispettare ossia il mantenimento dell’attività nell’area Zes per almeno 10 anni e la conservazione, per il medesimo periodo, dei posti di lavoro creati con l’attività svolta.
Alle imprese che avviino un’attività economica nelle aree individuate all’interno della Zes Abruzzo, oltre alle agevolazioni nazionali, vengono riconosciuti ulteriori incentivi regionali e comunali, fra i quali figurano i benefici fiscali per le start up innovative, il sostegno alla ricerca e all’innovazione e l’accesso ai fondi stanziati dal POR FESR 2022-2027 (Assi I, II e III).