Siamo nel bel mezzo del periodo dell’anno che per eccellenza è dedicato al pagamento delle imposte, tributi e contributi. Nel fitto e variegato scadenziario annuale, non è così improbabile che, per difficoltà economiche o per dimenticanza, si omettano i versamenti alle scadenze imposte dalla legge. Può anche capitare, in fase di compilazione del modello di pagamento, di commettere in assoluta buona fede errori suscettibili di generare pesanti impatti sulle tasche del contribuente in termini di spese e sanzioni. Quando tutto ciò avviene per negligenza e non per dolo, c’è un modo per riparare senza incorrere in gravi conseguenze.
Accortisi dell’errore, infatti, i contribuenti possono utilizzare l’Istituto del Ravvedimento Operoso, uno strumento a mezzo del quale è possibile sanare la propria posizione debitoria, versando il dovuto maggiorato di interessi e sanzioni, che di certo avranno un peso minore rispetto agli effetti di un mancato pagamento.
Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del Ravvedimento Operoso.
Innanzitutto è importante considerare che si tratta di una procedura espletabile unicamente se il contribuente decide di corrispondere in modo del tutto spontaneo gli importi dovuti.
Quali sono le condizioni per aderire al ravvedimento operoso?
Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento:
- purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- provvedendo contestualmente al versamento: a) del tributo dovuto; b) degli interessi moratori; c) della sanzione ridotta;
- entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.
In mancanza anche di una sola delle citate condizioni il ravvedimento è inefficace.
In che misura e come pagare le sanzioni in caso di Ravvedimento Operoso?
L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, è applicabile anche al diritto annuale camerale per la sua natura di tributo; in particolare l’art. 6 del D. M. n. 54/05, stabilisce che per il diritto annuale la sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine (Ravvedimento breve) e ad un quinto (6%), se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine (Ravvedimento lungo). Gli interessi sono calcolati al tasso legale vigente nel periodo dell’infrazione; questo tasso varia annualmente ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad inizio anno solare, per cui se il ritardo nel pagamento si estende su un periodo di due o più anni, va calcolato separatamente per i giorni di ogni anno in questione. Per l’anno 2022 il tasso di interesse legale è fissato all’1,25%.
Per effettuare il versamento in sanatoria di quanto dovuto all’Ente impositore è possibile utilizzare il classico modello F24.
Quali sono gli effetti premianti e i vantaggi del Ravvedimento Operoso?
Attraverso il Ravvedimento Operoso è possibile azzerare le proprie pendenze senza incorrere in un accertamento fiscale. Il ravvedimento operoso infatti permette di rimuovere la violazione commessa dal contribuente. La rimozione della violazione impedisce altresì l’applicazione di eventuali sanzioni accessorie; per di più, la violazione sanata con ravvedimento non può essere considerata come “precedente” delle violazioni future.
Il ravvedimento operoso è vantaggioso anche come “istituto deflattivo del contenzioso tributario”, in quanto, una volta verificatisi l’omissione, l’errore o la tardività del versamento, se il contribuente rimedia con il pagamento spontaneo, può prevenire eventuali liti con l’Amministrazione finanziaria. In tal modo evita di comparire dinanzi le Commissioni Tributarie, sottraendosi al rischio di soccombere e pagare le relative spese di giustizia.
Da sapere.
Per valutare se effettuare o meno il ravvedimento operoso, è necessario ricordare che non è consentito il pagamento rateale delle somme dovute. L’imposta, le sanzioni e gli interessi oggetto di Ravvedimento devono essere integralmente versati in unica soluzione.
Inoltre è bene precisare che nel Ravvedimento operoso ciascuna violazione commessa deve essere considerata autonomamente. Questo significa che non è possibile usufruire del cumulo giuridico delle sanzioni (ex art. 12 D.Lgs. n. 472/97), che solitamente viene applicato dall’Amministrazione finanziaria, quando notifica la violazione al contribuente.
In caso di ravvedimento per tardata presentazione del modello F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911, perché esso non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Ogni anno la CCIAA di Chieti Pescara mette a disposizione dei contribuenti un servizio di supporto al Ravvedimento operoso, consistente nell’invio di comunicazioni via pec alle imprese, per ricordare loro la data di scadenza del Ravvedimento lungo. Contestualmente viene fornita assistenza informativa mediante Contact Center dedicato e mettendo a disposizione sul portale https://dirittoannuale.camcom.it il servizio “Calcola&paga” per il calcolo delle somme dovute, con facoltà di pagare tramite pagoPA.
Concludendo, l’istituto del Ravvedimento Operoso ci dà una mano per evitare di pagare interessi e sanzioni in misura piena, ma è doveroso ricordare che comunque “prevenire è meglio che curare!”. Quindi è bene prestare attenzione alle scadenze, per evitare comunque inconvenienti e spiacevoli aggravi.